Comunicati stampa

Riconfermati gli organi di mediazione per le emittenti radiotelevisive

Berna, 23.01.2012 - L’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR) ha rinominato per altri quattro anni gli organi di mediazione per le emittenti radiotelevisive, ad essa subordinati

La legislazione svizzera sulla radiotelevisione prevede la designazione di organi di mediazione per le emittenti radiotelevisive svizzere. Ad esclusione di quelli della Società svizzera di radiotelevisione (SSR), tali organi vengono nominati e sorvegliati dall'AIRR. Gli organi di mediazione per le emittenti radiotelevisive sono tre: uno per regione linguistica (lingue ufficiali).

Per la Svizzera tedesca e retoromancia, l'AIRR ha confermato la nomina come mediatore di Guglielmo Bruni di Basilea per altri quattro anni. Il suo sostituto rimane Oliver Sidler di Zugo. Le regioni di lingua francese hanno rinominato Denis Sulliger di Vevey e quelle di lingua italiana Gianpiero Raveglia di Roveredo. Guglielmo Bruni è anche sostituto per le regioni di lingua italiana e Gianpiero Raveglia per quelle di lingua francese. Tutti i mediatori riconfermati fino al 2015 sono avvocati.

Gli organi di mediazione hanno il compito di trattare i reclami. Entro 20 giorni dalla diffusione di una trasmissione, chiunque può presentare un reclamo in forma scritta al competente organo di mediazione. Il reclamo deve concernere il contenuto della trasmissione cui si può rimproverare di non essere oggettiva, di esaltare o banalizzare la violenza, di comunicare disprezzo nei confronti del genere umano oppure di essere contraria alla morale o nociva per la gioventù. È possibile presentare un ricorso anche qualora venga rifiutato l'accesso al programma.

L'organo di mediazione esamina la questione e funge da mediatore tra le parti. Al più tardi 40 giorni dopo il deposito del reclamo, l'organo di mediazione riferisce per scritto alle parti sui risultati delle sue indagini e sulle modalità del disbrigo del richiamo. La procedura di reclamo è in linea di principio gratuita. Una volta conclusa tale procedura innanzi all'organo di mediazione, è possibile interporre ricorso presso l'AIRR.

Nell'ambito della vigilanza sul contenuto delle trasmissioni radiotelevisive in Svizzera, gli organi di mediazione assumono un ruolo fondamentale. Circa il 90 per cento delle quasi 200 procedure annuali vengono risolte a questo livello e non sono pertanto seguite da ricorsi all'AIRR. In questo modo, gli organi di mediazione sgravano considerevolmente l'AIRR.

L'AIRR è una commissione extraparlamentare della Confederazione, presieduta da Roger Blum e composta da nove membri che esercitano la loro funzione a titolo accessorio. Trattando i ricorsi, l'AIRR deve accertare se le trasmissioni radiotelevisive mandate in onda hanno violato la legislazione vigente oppure se sussiste un rifiuto illegale di accordare l'accesso al programma.

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Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
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Ultima modifica: 29.09.2020