Informazioni generali sulla procedura
In una procedura in principio gratuita possono essere contestati
- le trasmissioni radiotelevisive figuranti nel programma di un’emittente svizzera (nazionale, regionale e locale),
- l'ulteriore offerta editoriale della Società svizzera di radiotelevisione SSR, che comprende i contenuti online, il servizio di teletext, le informazioni associate ai programmi (ad esempio canali sonori, sottotitoli, segnali di comando), l'offerta editoriale destinata all'estero (in particolare Swissinfo) come pure il materiale di accompagnamento relativo alle singole trasmissioni,
- il rifiuto di accordare l’accesso a un programma di radio o di televisione - parte redazionale o pubblicità - di un’emittente svizzera e
- il rifiuto di accordare l’accesso a una pubblicazione redazionale dell’ulteriore offerta editoriale della SSR.
Si può interporre ricorso all'AIRR soltanto dopo aver presentato un reclamo all'organo di mediazione.
Gli organi di mediazione non hanno poteri decisionali, ma fungono da mediatori tra le parti. Una volta disponibile il rapporto di mediazione, può essere presentato ricorso all’AIRR.
Le deliberazioni dell'AIRR sono di norma pubbliche.
Le sue decisioni possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale. La procedura dinanzi all’AIRR, come quella dinanzi agli organi di mediazione, è in principio gratuita, ad eccezione di domande temerarie.
L'AIRR esamina, se vi è stata una violazione delle disposizioni del pertinente diritto nazionale o internazionale che disciplinano i seguenti punti:
- principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti (art. 4 cpv. 2 LRTV)
- principio della pluralità (art. 4 cpv. 4 LRTV)
- tutela dei minorenni (art. 5 LRTV , art. 4 ORTV)
- Esigenze minime relative all'ulteriore offerta editoriale della SSR (art. 5a LRTV)
- rispetto dei diritti fondamentali (art. 4 cpv. 1 LRTV)
- rispetto della dignità umana (art. 4 cpv. 1 LRTV)
- divieto di discriminazione (art. 4 cpv. 1 LRTV)
- rispetto della morale pubblica (art. 4 cpv. 1 LRTV)
- divieto di esaltare o banalizzare la violenza (art. 4 cpv. 1 LRTV)
- non compromissione della sicurezza pubblica (art. 4 cpv. 3 LRTV)
- rifiuto illegale di accordare l'accesso al programma (art. 97 cpv. 2 LRTV)
Le decisioni dell'AIRR hanno essenzialmente carattere dichiarativo. Entro 30 giorni dalla notifica della motivazione scritta, le decisioni possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale mediante ricorso di diritto pubblico. Per le persone che non hanno uno stretto legame con l’oggetto della trasmissione contestata, la legittimazione a ricorrere si limita alle violazioni procedurali (ad. es. regole di ricusazione).
Accertata una violazione del diritto, l'AIRR può avviare la procedura secondo l'articolo 89 LRTV.
L'emittente interessata deve informare l'AIRR delle misure adottate per porre rimedio alla violazione e per evitare che essa si ripeta. Se giudica tali misure insufficienti, l'AIRR può chiedere al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) di adeguare la concessione, di imporre oneri alla diffusione o di vietare il programma.
La vigilanza sulla pubblicità e sulle sponsorizzazioni è per altro di competenza dell'Ufficio federale delle comunicazioni.