Comunicati stampa

Nuovi organi di mediazione per le emittenti radiotelevisive

Berna, 23.03.2007 - L’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR) ha nominato per le emittenti radiotelevisive svizzere nuovi organi di mediazione delle regioni linguistiche. La SRG SSR idée suisse disporrà anche in futuro di propri organi di mediazione.

Il 1° aprile 2007 entrerà in vigore la nuova legge sulla radiotelevisione che prevede soltanto per la SRG SSR idée suisse organi di mediazione propri. Per le altre emittenti, in ognuna delle regioni linguistiche l'AIRR nomina un organo di mediazione indipendente.

 

Per la Svizzera tedesca e retoromancia l'AIRR ha nominato come mediatore Guglielmo Bruni. Avvocato indipendente a Basilea, per diversi anni presidente di Tribunale civile, Bruni sarà a capo dell'organo di mediazione di Tele Basel ancora fino a fine marzo. Come sostituto è stato scelto Oliver Sidler, avvocato a Zugo.

 

Per le regioni di lingua francese l'AIRR ha scelto Denis Sulliger, avvocato a Vevey, e per le regioni di lingua italiana Mauro von Siebenthal, avvocato a Locarno. Fino a fine anno, Mauro von Siebenthal continuerà anche la sua attività di mediatore della Radiotelelevisione svizzera di lingua italiana. Gli altri mediatori della SRG SSR idée suisse sono Achille Casanova (Svizzera tedesca), Emmanuel Schmutz (Svizzera francese) e Toni Hess (regioni di lingua romancia).

 

Nella scelta dei mediatori, l'AIRR ha attribuito grande importanza oltre che alle competenze specialistiche (diritto in materia di programmi, abilità nel mediare) anche all'indipendenza delle persone prescelte.

 

Come in precedenza, gli organi di mediazione si occuperanno della trattazione dei reclami ai sensi della legge sulla radiotelevisione. Entro 20 giorni dalla diffusione di una trasmissione chiunque può presentare un reclamo al competente organo di mediazione. Nell'ambito del nuovo diritto, può costituire oggetto di reclamo il contenuto di trasmissioni redazionali (esclusi gli spot pubblicitari) di emittenti svizzere. A titolo di esempio, si può fare valere che una trasmissione violi i principi dell'informazione e in particolare il principio dell'oggettività, esalti o banalizzi la violenza, costituisca un pericolo per i bambini e i giovani, per la moralità pubblica o la sicurezza pubblica. Il termine dei 20 giorni per la presentazione del reclamo all'organo di mediazione competente vale anche per i casi in cui un'emittente radiotelevisiva svizzera rifiuti di accordare l'accesso al programma. Ciò riguarda sia l'accesso alle trasmissioni redazionali che alla pubblicità.

 

L'organo di mediazione esamina il caso e funge da mediatore tra le parti. Non ha poteri decisionali e non può impartire istruzioni. Al più tardi 40 giorni dopo il deposito del reclamo, l'organo di mediazione presenta alle parti un rapporto con i risultati delle sue indagini e il tipo di disbrigo del reclamo. La procedura di reclamo innanzi agli organi di mediazione è di norma gratuita, eccezion fatta per i reclami temerari.

 

Una volta conclusa la procedura di reclamo innanzi all'organo di mediazione sussiste la possibilità di interporre ricorso presso l'AIRR.

Indirizzo cui rivolgere domande

AIRR
Casella postale 8547
3001 Berna
Tel. 031/322 55 33/38
Fax 031/322 55 58

Pubblicato da

Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
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Ultima modifica: 29.09.2020