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Rifiuto di diffondere uno spot pubblicitario per un online sex-shop è lecito

13.09.2013

13.09.2013: L'AIRR ha respinto un ricorso interposto da una società di vendita di articoli erotici contro il rifiuto della Radio Télévision suisse (RTS) di diffondere il suo spot pubblicitario per un sex-shop online. L'AIRR ha considerato che il rifiuto di mandare in onda lo spot in questione non era né illecito, poiché protetto da un interesse degno di protezione ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 CEDU (protezione della morale), né presentava un carattere discriminatorio, dal momento che la Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR ha deciso in maniera generale di non mandare in onda spot pubblicitari per offerte erotiche, quali i sex-shop.

Decisione dell'AIRR b.667 (in francese)

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Ultima modifica: 05.10.2020