Organo di mediazione

Possono costituire oggetto di reclamo le trasmissioni radiotelevisive figuranti nel programma di un'emittente svizzera (nazionale, regionale, locale), l'ulteriore offerta editoriale della Società svizzera di radiotelevisione (SSR), fra cui i contenuti online, il servizio teletext e la piattaforma d'informazione Swissinfo, così come pure il rifiuto di accordare l'accesso a un programma (parte redazionale e pubblicità) di un'emittente svizzera o a una pubblicazione redazionale dell'ulteriore offerta editoriale della SRG.

Il reclamo deve essere inoltrato al competente organo di mediazione entro 20 giorni dalla pubblicazione di un contenuto o dal rifiuto di accordare l'accesso a un programma.

Il reclamo può riguardare più trasmissioni o altri contenuti legati da un tema comune. In questo caso, il termine decorre dalla diffusione o dalla pubblicazione dell'ultimo contenuto. Tra il primo e l'ultimo contenuto contestato non devono intercorrere più di tre mesi.

Il reclamo all'organo di mediazione deve contenere una breve motivazione e, se concerne l'ulteriore offerta editoriale della SSR, deve essere documentato. I reclami devono essere presentati per scritto o via e-mail.

L'organo di mediazione esamina la questione e funge da mediatore tra le parti. Non ha poteri decisionali e non può impartire istruzioni. Al più tardi 40 giorni dopo il deposito del reclamo, l'organo di mediazione presenta alle parti un rapporto con i risultati delle sue indagini e le modalità di disbrigo del reclamo. Una volta disponibile il rapporto di mediazione, può essere interposto ricorso all'AIRR.

La procedura di reclamo dinanzi agli organi di mediazione è in principio gratuita. Nel caso di reclamo temerario l'AIRR può, su richiesta dell'organo di mediazione o dell'emittente interessata, addossare le spese di procedura al reclamante.

L'AIRR vigila sull'attività degli organi di mediazione ad eccezione di quelli della SSR. Per questi, è competente l'Ufficio federale delle comunicazioni.

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Ultima modifica: 08.03.2024