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Organi di mediazione

Il ricorso all’AIRR può essere presentato solo al termine della procedura dinanzi all’organo di mediazione.

Entro 20 giorni dalla diffusione di una trasmissione chiunque può presentare reclamo al competente organo di mediazione. Possono costituire oggetto di reclamo le trasmissioni redazionali diffuse da emittenti svizzere. I reclami contro gli spot pubblicitari devono essere presentati all’Ufficio federale delle comunicazioni, Zukunftstrasse 44, casella postale 332, 2501 Bienne.

Il reclamo può riguardare anche più trasmissioni andate in onda, contraddistinte da un tema comune (reclamo globale). Il termine dei 20 giorni decorre dalla diffusione dell’ultima trasmissione contestata. Tuttavia, tra la prima e l’ultima trasmissione contestata non devono intercorrere più di tre mesi.

Il reclamo può riferirsi alle seguenti disposizioni:

  • Le trasmissioni devono rispettare i diritti fondamentali, in particolare la dignità umana, non devono essere discriminatorie, né contribuire all’odio razziale, ledere la morale pubblica, esaltare o banalizzare la violenza.
  • Le trasmissioni con contenuto informativo devono presentare correttamente i fatti e gli avvenimenti. I pareri personali e i commenti devono essere riconoscibili come tali.
  • I programmi delle emittenti concessionarie devono rappresentare in modo adeguato la pluralità degli avvenimenti e delle opinioni.
  • Le trasmissioni non devono compromettere la sicurezza interna o esterna della Confederazione o dei Cantoni.
  • Le emittenti provvedono, attraverso la scelta dell’ora di trasmissione o ricorrendo ad altri accorgimenti, affinché i minorenni non vengano confrontati con trasmissioni che possono nuocere al loro sviluppo fisico, psichico, morale o sociale.
  • Le emittenti di programmi televisivi in chiaro sono tenute a segnalare le trasmissioni nocive per la gioventù mediante un segnale acustico o un simbolo ottico durante tutta la durata della trasmissione.
  • Le emittenti di televisioni in abbonamento mediante adeguate misure tecniche devono impedire che i minorenni abbiano accesso a trasmissioni nocive per la gioventù.

Il termine dei 20 giorni per la presentazione del reclamo all’organo di mediazione vale anche per i casi in cui un’emittente radiotelevisiva svizzera rifiuti di accordare l’accesso al programma. Ciò riguarda sia l’accesso alle trasmissioni redazionali che alla pubblicità.

I reclami devono essere presentati per scritto e devono essere provvisti di una breve motivazione.

L’organo di mediazione esamina il caso e funge da mediatore tra le parti. Non ha poteri decisionali e non può impartire istruzioni. Al più tardi 40 giorni dopo il deposito del reclamo, l’organo di mediazione presenta alle parti un rapporto con i risultati delle sue indagini e il tipo di disbrigo del reclamo. Nel rapporto conclusivo, l’organo di mediazione informa sulla possibilità di interporre ricorso all’AIRR e indica quali presupposti devono essere rispettati. I reclami presso gli organi di mediazione sono di norma gratuiti. Nel caso di reclamo temerario, l’AIRR può, su richiesta dell’organo di mediazione o dell’emittente interessata, addossare le spese di procedura al reclamante. I costi relativi alla procedura di reclamo sono inoltre a carico dell’emittente interessata a cui l’organo di mediazione fattura i costi dopo la trattazione del reclamo.
La vigilanza sull’attività degli organi di mediazione della SSR incombe all’Ufficio federale delle comunicazioni, quella sull’attività delle restanti emittenti all’AIRR.

Rapporti annuali 2008 degli organi di mediazione:

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