Organi di mediazione
Chi intende contestare una trasmissione radiotelevisiva oppure il negato accesso a un programma, può presentare un reclamo, per scritto, dinanzi al competente organo di mediazione.
Entro 20 giorni dalla diffusione di una trasmissione chiunque può presentare un reclamo al competente organo di mediazione. Possono costituire oggetto di reclamo le trasmissioni redazionali di emittenti svizzere. La vigilanza sulla pubblicità spetta all’Ufficio federale delle comunicazioni.
Il reclamo può riguardare anche più trasmissioni contraddistinte da un tema comune (ricorso temporale). In questo caso, il termine dei 20 giorni decorre dalla diffusione dell’ultima trasmissione contestata. Tuttavia, tra la prima e l’ultima trasmissione contestata non devono intercorrere più di tre mesi.
Il termine dei 20 giorni si applica anche ai reclami presentati all’organo di mediazione nei casi in cui si contesta il rifiuto di un’emittente radiotelevisiva svizzera di accordare l’accesso al programma. Ciò riguarda sia l’accesso alle trasmissioni redazionali che alla pubblicità.
Nel reclamo, il reclamante deve indicare le sue contestazioni nei confronti del contenuto della trasmissione o le ragioni per le quali il rifiuto di accordare l’accesso al programma è illegale.
L’organo di mediazione esamina la questione e funge da mediatore tra le parti. Non ha poteri decisionali e non può impartire istruzioni. Al più tardi 40 giorni dopo il deposito del reclamo, l’organo di mediazione presenta alle parti un rapporto con i risultati delle sue indagini e le modalità di disbrigo del reclamo. Il ricorso dinanzi all’AIRR può essere presentato solo dopo che sarà disponibile il rapporto di mediazione.
I reclami presso gli organi di mediazione sono per principio gratuiti. Nel caso di reclamo temerario, l’AIRR può, su richiesta dell’organo di mediazione o dell’emittente interessata, addossare le spese di procedura al reclamante. I costi relativi alla procedura di reclamo sono a carico dell’emittente interessata a cui l’organo di mediazione fattura i costi dopo la trattazione del reclamo.
L’AIRR vigila sull’attività degli organi di mediazione ad eccezione di quello della Società svizzera di radiotelevisione.